Il Registro
delle Imprese può essere definito secondo tre punti di vista:
-
come istituzione giuridica
-
come ufficio pubblico
-
come insieme di libri
I.
Nel suo significato più esteso, il Registro delle Imprese è
uno strumento di pubblicità la cui missione è facilitare al pubblico
certi dati importanti per il traffico commerciale sugli impresari e
sulle società, la cui investigazione sarebbe difficile o impossibile
senza l’istituzione del Registro. Il Registro delle Imprese è,
quindi, uno strumento di pubblicità per la vita commerciale.
Il Registro delle Imprese potrebbe essere definito come
l’istituzione giuridica e pubblica che, sotto la responsabilità
dell’ Ufficiale del Registro delle Imprese, ha per scopo la
pubblicità, attraverso il sistema di folio personale, dei soggetti
iscrivibili nel medesimo e degli atti e relazioni giuridiche che
corrispondono a quelli che sono suscettibili d’iscrizione, così come
lo svolgimento di altre funzioni che gli sono state incaricate.
II.
Come ufficio pubblico, il Registro
delle Imprese si definirebbe come l’ufficio pubblico, situato in
tutti i capoluoghi di provincia e nelle città dove il regolamento lo
stabilisca, che s’ incarica di uno o vari Conservatori dei Registri
Immobiliari che svolgono l’attività di Registro delle Imprese, e che
dipende in maniera diretta dalla Direzione Generale dei Registri e
dal Notariato del Ministero della Giustizia.
III.
Nel suo terzo significato, il
Registro delle Imprese è formato da un insieme di libri,
fascicoli e documenti depositati nel Registro, di responsabilità del
Ufficiale Capo del Registro e rispetto ai quali può essere
considerato il suo archivio naturale.
Oggetto del
Registro delle Imprese
Il Registro
delle Imprese ha come oggetto l’iscrizione di:
a)
empresari singoli
b)
società mercantili
c)
società civili, qualsiasi sia il suo oggetto, sempre che
tengano forma mercantile
d)
enti di credito e assicurazioni, così come enti di garanzia
reciproca
e)
istituzioni d’investimenti collettivi e fondi di pensione
f)
qualsiasi persona, naturale o giuridica, se così lo dispone
la Legge
g)
atti e contratti che siano stabiliti dalla Legge

Inoltre, il Registro delle Imprese svolge ulteriori
funzioni, in aggiunta a quelle stabilite per Legge, come la
legalizazzione dei libri degli impresari, la nomina di esperti e
auditori di conti e il deposito e la pubblicità dei documenti
contabili.
Il Registro delle Imprese è composto da un
Registro Centrale e vari Registri con circoscrizione
territoriale di loro competenza.
I Registri delle Imprese saranno stabiliti in tutti
i capoluoghi di provincia ed inoltre, nelle città di Ceuta ,
Melilla, Ibiza, Mahon, Puerto de Arrecife, Puerto del Rosario, Santa
Cruz de la Palma, San Sebastian de la Gomera e Valverde.
In Madrid si stabilisce inoltre il Registro delle
Imprese Centrale, con carattere puramente informativo, sotto la cui
responsabilità sta il Bolettino Ufficiale del Registro delle
Imprese.
Registro delle Imprese nelle Isole Baleari (
Orario)
Orario
Il Registro delle Imprese rimarrà aperto al pubblico
per la presentazione di documenti tutti i giorni feriali dalle nove
alle quattordici e dalle sedici alle diciotto, ad eccezione del
sabato, con orario solo mattutino ( articolo 21 RRM). Nelle Baleari
quest’orario si stabilisce, la mattina, tra le otto e le tredici.
Nonostante, visto la notevole diminuzione di
documenti presentati ad iscrizione o deposito nei Registri delle
Imprese durante il mese d’agosto, per Ordine Ministeriale della
Giustizia è consuetudine autorizzare che durante questo mese, il
Registro delle Imprese solamente resti aperto al pubblico i giorni
feriali, dalle nove alle quattoridici ( nelle Baleari tra le otto e
le tredici), ad eccezione del sabato, che rimarrà chiuso.
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Il Registro delle Imprese con circoscrizione
territoriale è obbligato a trasmettere al Registro delle Imprese
Centrale, entro i tre giorni feriali seguenti a quello in cui si sia
effettuata una registrazione ( o entro i tre primi giorni feriali di
ogni mese, se si tratta di un deposito), i dati necessari per la
pubblicazione degli stessi nel BORME ( articolo 384 RRM).
Formalmente, il BORME è una pubblicazione divisa in
due sezioni:
-
Prima sezione, denominata “ impresari” che comprende i dati
trasmessi attraverso il Registro delle Imprese Centrale, dai
Registri territoriali relativi ai dati iscrivibili in quest’ultimi.
E`diviso, a sua volta, in due parti: “Atti iscritti” e “Altri atti
pubblicati dal Registro delle Imprese”
-
Seconda sezione, ossia degli “Annunci e Avvisi locali” che
sono trasmessi direttamente dagli interessati ( es. Avviso di
convocazione di un consiglio, accordi di fusione, etc.).
L’edizione del
BORME è affidata all’Organismo autonome BOE.
Il BORME si
pubblica giornalmente, ad eccezione del sabato, domenica e giorni
festivi della località in cui si edita il bolletino (Madrid)
Secondo un
Ordine Ministeriale del 1991, in tutti i Registri delle Imprese e
nel Registro delle Imprese Centrale esistirà una raccolta del BORME
a disposizione del pubblico per la sua consulta gratuita.
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Estistono
diversi tipi d’iscrizione:
-
puramente informativa,
propria dei sistemi di trascrizione, giacchè si limita a copiare o
archiviare i documenti presentati
-
costitutiva,
necessaria affinchè il soggetto, atto o contratto si generi , si
modifichi o si estingua giuridicamente
-
dichiarativa,
che si contrappone alla costitutiva, nella quale l’atto o contratto
esiste senza necessità d’iscrizione, anche se questa da forza ai
suoi effetti giuridici
-
potestativa o volontaria,
nella quale rispetto a quella obbligatoria, gli
interessati possono decidere se iscrivere o no, senza che la mancata
iscrizione derivi in una sanzione
-
obbligatoria,
che sarà quella che comporta una penalizzazione se non viene
effettuata o per lo meno, un’eventuale responsabilità nel caso in
cui non sia richiesta da colui che ha il dovere di farlo, però senza
che la mancata iscrizione determini ulteriori conseguenze a parte la
non produzione del effetto giuridico a questa subordinato o la non
protezione inerente alla fede pubblica del registro, o la non
opposizione all’atto non iscritto.

Nel nostro
sistema di registro troviamo casi d’iscrizione potestativa,
obbligatoria e incluso costitutiva.
Quali sono i
mezzi di pubblicità del Registro delle Imprese?
Ci sono tre
possibilità:
a)
certificazione rilasciata dal Registro, che potrà essere
inerente sia alle registrazioni del Registro come ai documenti
archiviati o depositati nel medesimo
b)
visura informativa, letterale o in relazione
c)
copia dei documenti archiviati o depositati nel Registro
delle Imprese.
Le
certificazioni si rilasceranno entro i CINQUE GIORNI dalla loro
richiesta ( articolo 77,6 RRM). Le visure e le copie entro i TRE
GIORNI ( articolo 78,2 RRM)
Inoltre, si
potranno consultare i dati relativi al contenuto essenziale delle
registrazioni attraverso il computer ( articolo 79 RRM). Gli
interessati potranno accedere alla pubblicità formale del Registro
delle Imprese attraverso il FLEI (Schedario Localizzatore degli Enti
Iscritti), rete informatica d’informazione mercantile a cui si può
accedere con internet.
Si
applicheranno ai Registri delle Imprese le norme sulla pubblicità
per internet contenute nella Legge Ipotecaria.
Oltre contenuto
propio della pubblicità mercantile – cioè, tutto quello che risulta
dai libri o dagli archivi del Registro -, il Registro delle Imprese
potrà far constare nella pubblicità formale rilasciata la
circonstanza che una società o ente iscritto ha depositato
condizioni generali dei suoi contratti nella Sesta Sezione del
Registro dei Beni Mobili ( articolo 34.3 decreto per il Registro di
Vendita a rate di Beni Mobili)
Como si può
ottenere pubblica informazione dal Registro delle Imprese?
Le
certificazioni e visure informative si potranno richiedere ed
ottenere dal personale dell’ufficio, per posta o per via
informatica, con l’obbligo che siano trasmesse nella stessa maniera
in cui sono state richieste.
Regolamentarmente si definirranno i requisiti per poter ottenere le
certificazioni per via informatica per cui fino a quando non siano
stabilite le norme correspondenti, le richieste di certificazione
via internet si dovranno trasmettere per posta ( articolo 77,3 RRM)
Inoltre, si
potrà consultare il contenuto dei fogli dei registri per mezzo del
FLEI (Schedario Localizzatore degli Enti Iscritti), via internet.
Le
certificazioni potranno essere attualizzate, a richiesta del
interessato, con altre rilasciate in seguito ( articolo 77,5 RRM)
Pubblica
informazione ufficiale dei bilanci d’esercizio
Può essere resa
effettiva attraverso i seguenti mezzi:
a)
certificazione rilasciata dal Registro entro i CINQUE GIORNI
successivi alla richiesta
b)
copia dei documenti depositati che si rilascerà entro i TRE
GIORNI dalla richiesta, con indicazione del numero dei fogli, della
data in cui sono rilasciati e includendo il timbro del Registro.
La copia potrà
essere rilasciata per mezzo informatico.
Richiesta via internet di Visura del Registro
delle Imprese
VIDIMAZIONE
DEI LIBRI
Chi può
vidimare i propri libri nel Registro delle Imprese?
Il codice del
commercio impone a tutti gli impresari l’obbligo legale di
autenticare i propri libri nel Registro delle Imprese ( articolo
27).Ciononostante, quest’obbligo non è limitato a coloro che si
considerino impresari, poichè la Legge del 1994 ( in concreto, la
diposizione aggiuntiva settima della Legge 30/ 1994 del 24 Novembre,
sulle Fondazioni e Incentivi Fiscali alla Partecipazione Privata in
Attività d’Interesse Generale) estende l’obbligo a tutti i soggetti
passivi dell’Imposta sulle Società, per cui, dovranno legalizzare i
propri libri contabili nel Registro delle Imprese anche le
Fondazioni, le Associazioni, le Cooperative, le Comunità di Beni,
etc..
Inoltre, i
commercianti singoli, anche se non fossero iscritti nel Registro
delle Imprese ( visto che per loro l’iscrizione è potestativa)
quando siano soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
in regime di imposta diretta, dovranno tenere la contabilità secondo
le norme del Codice del Commercio, per cui dovranno sottoporre i
propri libri al Registro delle Imprese ( articolo 67 Regolamento del
IRPF).
Quali libri
devono tenere gli impresari?
Salvo ciò
stabilito nella Legge o nelle disposizioni speciali, gli impresari
terranno necessariamente i seguenti libri:
-
inventario e bilancio d’esercizio
-
libro contabile
-
le società inoltre dovranno tenere un libro di verbali per
ogni organo, che dovrà essere vidimato necessariamente prima del suo
uso ( articolo 106 RRM)
-
le società inoltre dovranno tenere un libro azionisti ( per
società anonime e per azioni) o un libro soci ( per le società di
responsabilità limitata)
Dove e
quando si devono autenticare i libri degli impresari?
I libri che
sono obbligatori per gli impresari, così come qualsiasi altro libro
che sia usato per la sua attività, si autenticheranno nel Registro
delle Imprese nel suo domicilio ( articolo 27 C e 329 RRM), e
dependendo del tipo, si farà seguendo queste indicazioni:
- se si
presentano prima del suo uso, in qualsiasi momento
- se sono
formati da fogli inquadernati dopo aver trascritto registrazioni o
annotazioni realizzate in uno qualsiasi dei procedimenti idonei,
prima che siano trascorsi QUATTRO MESI sucessivi alla data di
chiusura dell’esercizio ( articolo 333 RRM)
Quando i libri
sono formati dopo il suo utilizzo, dovranno essere inquadernati in
maniera che non sia possibile sostituire i fogli e il primo foglio
dovrà essere in bianco e i successivi numerati correlativamente e
per ordine cronologico che corrisponda alle registrazioni praticate
nello stesso. Gli spazi rimasti in bianco dovranno essere
convenientemente annulati ( articolo 333 RRM)
In caso che la
autenticazione si richieda fuori del tempo legalmente stabilito si
ammetterà, pero il Registro lo farà constatare nel verbale del libro
e nella registrazione che gli corrisponde nel verbale delle
autenticazioni.
DEPOSITO DEI
BILANCI D’ESERCIZIO
Cosa sono i
bilanci d’esercizio?
La legge
mercantile stabilisce che l’impresario è obbligato a realizzare
bilanci d’esercizio in maniera che si possa avere una immagine
fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e del andamento
dell’impresa. Quest’informazione è destinata a una serie di persone
che, estranee alla gestione dell’impresa, sono interessate alla
situazione della medesima per distinte ragioni ( azionisti,
lavoratori, accreditori, Amministrazione.... )
Che
documenti sono inclusi nel bilancio d’esercizio?
I bilanci
d’esercizio son formati da:
a)
la situazione patrimoniale,
che raccoglie con la dovuta divisione, i beni e diritti che
costituiscono l’attivo dell’impresa, e i debiti che formano il
passivo dell’impresa
Una regola fondamentale per sapere se una situazione
patrimoniale è ben formulata è quella che l’attivo e il passivo
sempre devono essere uguali. Ciò è così perchè ogni diritto
acquisito dall’impresa genera una o più debiti di valore identico al
diritto stesso, allo stesso modo in cui ogni debito contratto genera
diritti dello stesso importo. Consideriamo che l’attivo è costituito
da tutti i beni che l’impresa acquisisce ( per esempio, i soldi che
la banca le presta, i beni che i soci apportano, il beneficio
derivante della sua attività, etc) mentre che il passivo lo
definiamo come la forma di finanziamento dell’impresa ( cioè, i
mezzi per ottenere fondi), per cui forma parte dello stesso i
prestiti ottenuti dalle banche, il capitale creato dalle
apportazioni dei soci o i debiti che si hanno con i soci a causa di
benefici non distribuiti. Cioè, ogni voce dell’attivo ha una sua
controvoce nel passivo, per cui sempre devono essere parificati.
b)
il conto profitti e perdite,
che con uguale divisione, include le entrate e le uscite
dell’esercizio e dalla loro differenza, il risultato dello stesso
A differenza
della situazione patrimoniale, che è una espressione globale del
patrimonio di una impresa, il conto profitti e perdite riflette i
movimenti contabili dell’esercizio.
c)
la memoria,
che completerà, estenderà e commenterà l’informazione contenuta nei
due documenti precedenti.
In alcuni casi
insieme al bilancio d’esercizio anche se non è parte dello stesso si
deve presentare una relazione sulla gestione, che raccoglierà una
spiegazione fedele dello sviluppo dell’attività e della situazione
della società e informerà sia di avvenimenti importanti per la
società che sono avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sia del
prevedibile sviluppo della società che ne deriva.
Tipologia di
bilanci d’esercizio
I bilanci
d’esercizio possono essere presentati in due modi:
a)
abbreviato ( per quelle società che non sono obbligate a un
bilancio normale perchè non necessitano di verifica con relazione di
revisione)
Potranno presentare bilancio abbreviato le società
che durante due esercizi consecutivi non superino, alla data di
chiusura di ognuno di essi, almeno due dei tre seguenti limiti :
-
attivo di 395 milioni di peseta
- cifra annua di attività di 790 milioni di
peseta
- 50 impiegati in media durante l’esercizio
Inoltre, potranno presentare il conto profitti e
perdite abbreviato le società che durante due esercizi consecutivi
non superino, alla data di chiusura di ognuno di essi, almeno due
dei tre seguenti limiti:
-
attivo di 1580 millioni di peseta
-
cifra annuale d’attività di 3160
milioni di peseta
-
250 impiegati in media durante
l’esercizio
b)
normalizzato, che è la regola generale per le società che non
presentano bilanci in forma abbreviata.
Dovranno
presentare i suoi bilanci in questo modo i gruppi d’impresa, le
società che per suo volume superirino i limiti sopra segnalati, così
come a causa della sua attività, come quelle che sono quotate in
borsa, enti finanziari, le assicurazioni, ect.
Chi e quando
si devono presentare i bilanci d’esercizio?
Secondo il
codice del Commerio, tutti gli impresari sono obbligati a presentare
bilanci d’esercizio della loro impresa alla chiusura dell’esercizio
stesso.
Nel caso di una
società saranno i suoi amministratori che la presenteranno nel
periodo massimo di tre mesi a partire della chiusura
dell’esercizio. Tenendo presente che la chiusura normalmente è il 31
dicembre ( salvo i casi stipulati espressamente negli Statuti per le
società anonime o in caso di fusione, etc.) la data limite abituale
sarà il 31 marzo.
Allo stesso
obbligo sono sottoposti i liquidatori rispetto allo stato annuale
del bilancio di liquidazione ( articolo RRM)
Dove e quando
si depositano i bilanci d’esercizio?
Si presentano
nel Registro delle Imprese che corrisponde secondo il domicilio
sociale dell’impresa che lo deposita. Eccezionalmente, se ci sono
ragioni di carattere urgente o necessario, si potranno presentare i
bilanci nel Registro delle Imprese o nella Conservatoria del
distretto in cui sono stati concessi affinchè siano trasmessi al
Registro delle Imprese competente, per mezzo del telefax o mezzo
simile, i dati necessari per la realizzazione in questi della
registrazione correspondente, come stabilito negli articoli 46 e
successivi del RM.
I bilanci
dovranno essere presentati entro il mese successivo alla sua
approvazione da parte dell’assemblea generale. Ciò significa che se
l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea generale si
realizza nell’ultimo giorno legale ( normalmente il 30 Giugno) i
bilanci si potranno depositare fino al 30 Luglio incluso,a meno che
non sia festivo, nel qual caso si possono depositare nel primo
giorno feriale successivo.
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