
Secondo il
significato tradizionale, la Conservatoria dei Registri
Immobiliari ( Registro della Proprietà in spagnolo) può essere
descritta partendo da tre punti di vista:
-
come Istituzione giuridica
-
come ufficio pubblico
-
come un insieme di libri che integrano un archivio.
-
Nel suo significato più
esteso, la Conservatoria dei Registri Immobiliari è
l’istituzione giuridica al servizio fundamentale del Diritto
Privato, a carico del Conservatore dei Registri Immobiliari che
por il sistema di folio reale e con caractere esclusivo ed
escludente ha come obiettivo fundamentale la pubblicità
giuridica dei diritti reali sui beni immobili.
-
Come ufficio pubblico, si
definisce la Conservatoria dei Registri Immobiliari come
l’ufficio pubblico radicato nel capoluogo del distretto
ipotecario in cui esercita le sue funzioni, a carico del
Conservatore dei Registri Immobiliari e che dipende in maniera
diretta dalla Direzione Generale dei Registri e del Notariato
del Ministero di Giustizia.
-
Per ultimo, come un insieme
di libri, la Conservatoria dei Registri Immobiliari è una
raccolta ordinata dei libri ufficiali debitamente numerati e
legalizzati esistenti in tutti gli Uffici Pubblici del Registro.
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1º)
Quali sono i compiti della Conservatoria dei Registri
Immobiliari?
Come ogni
istituzione, la Conservatoria dei Registri Immobiliari deve svolgere
dei compiti il cui conseguimento giustifica la sua stessa esistenza.
Si possono
riassumere i suoi compiti in questi punti:
a)
assicurare la proprietà immobile,
proteggendo il suo traffico giuridico.La Conservatoria dei Registri
Immobiliari dota il titolare del registro degli effetti
legittimatori e protegge successivi acquirenti che si fidano dei
pronunciamenti del medesimo, così facendo compie il suo fine di
favorire la negoziazione dei beni immobili.
Il primo che
accede alla Conservatoria dei Registri Immobiliari iscrivendo il suo
diritto ottiene la protezione dell’ Istituzione poichè la
Conservatoria dei Registri Immobiliari si chiude a qualsiasi altro
titolo che sia in contraddizione, anche se di data precedente. Il
titolare del bene registrato sarà protetto contro a attacchi alla
sua titolarità, poichè nessuno potrà trasmettere senza il suo
consenso ne potrà essere condannato senza essere ascoltato. Allo
stesso modo potrà frenare qualsiasi pertubazione al suo diritto
attraverso azioni reali seguite tramite un verbale regolato dalla
LEC, solamente presentando il certificato del Conservatore dei
Registri Immobiliari che accredita la vigenza, senza nessuna
contraddizione, della sua titolarità (articolo 41 LH)
La sicurezza
derivata dalla registrazione del bene serve como misura preventiva,
per evitare la proliferazione eccessiva di denunce, giacchè i
conflitti d’interesse non solo si risolvono rivolgendosi ai giudici,
ma anche con meccanismi che evitino la produzione dei conflitti
stessi. In relazione con questa finalità cautelare c’è il sistema di
controllo del traffico immobiliare e della sua legalità nell’ambito
civile che si plasma tramite le qualifiche del Conservatore dei
Registri Immobiliari.
b)
fomentare il cosiddetto credito territoriale, cioè la
concessione di crediti garantizzati con immobili ( come per esempio,
il mutuo ipotecario), in opposizione ai crediti personali, dove la
garanzia è meno chiara perchè non è legata a beni concreti ma a una
responsabilità patrimoniale più generica.
c)
Proporzionare informazione attraverso i suoi canali di
publicità ( esibizione, nota semplice e certificazione) del
contenuto dei libri della Conservatoria dei Registri Immobiliari.
d)
Somministrare i dati all’Amministrazione per formare una
statistica sulla contrattazione immobiliare ( ipoteche, vendite,
affitti, etc.)
I Conservatori
dei Registri Immobiliari rinviano queste schede statistiche dei
mutui ipotecari all’Istituto Nazionale di Statistica.

e)
attuare come importante ausilio per la effettività di
determinate imposte, come quella sulla successione, trasmissione
patrimoniale, etc.
Si include in questo compito tutto ciò che è
relativo ai gravami fiscali e
all’archivio delle lettere di pagamento di determinate tasse, così
come la proibizione di realizzare nessuna iscrizione senza
accreditare anteriormente il pagamento delle tasse correspondenti. (
art 254 LH)
f)
cooperare con l’Amministrazione
nelle importantissime attività come l’urbanismo, tematica agraria,
Catasto, affitti urbani, prevenire il riciclaggio di capitali, etc
Per ciò che
riguarda la lotta contro il riciclaggio di capitali, si deve tenere
in conto la Istruttoria DGRN 10 dicembre 1999.
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Conforme
l’articolo 1, 1º Legge ipotecaria, “ La Conservatoria dei
Registri Immobiliari ha come obiettivo l’iscrizione o
annotazione degli atti e contratti relativi al dominio e
ulteriori diritti reali sui beni immobili....” Si
iscriveranno, quindi, nella Conservatoria dei Registri
Immobiliari ( articolo 2 LH):
a)
i titoli traslativi ( es. un acquisto, una donazione) o
dichiarativi ( es. una dichiarazione di nuovi lavori, una
segregazione) del dominio dei beni immobili o dei diritti reali
imposti sugli stessi
I beni immobili
e i diritti reali che siano imposti sugli stessi sono iscrivibili
senza distinzione della persona fisica o giuridica a cui
appartengano, e quindi, si possono iscrivere quelli dello Stato,
Comunità Autonoma, la provincia, Corporazioni Locali o qualsiasi
tipo di ente con personalità giuridica ( articolo 4 RH)
b)
i titoli nei quali si costituiscano, riconoscano,
trasmittano, modifichino o estinguano diritti reali ( come
l’usofrutto, l’ipoteca, la servitù, etc.) e in generale, qualsiasi
atto o contratto di trascendenza reale che senza avere nome proprio
nel diritto, modifichi, nell’attualità o nel futuro, alcune delle
facoltà di dominio su beni immobili o inerenti ai diritti reali
c)
inoltre s’iscrivono le sentenze giudiziarie che gravino sulle
capacità delle persone ( come quelle che incapacitano per
amministrare beni, quelle di decesso, assenza, etc) come mezzo per
proporzionare al Conservatore dati essenziali per una adeguata
qualificazione.
d)
Gli affitti su beni immobili, anche se si tratti di un
diritto personale, nello stesso modo in cui occorre per la
possibilità d’acquisto ( articolo 14 RH), il diritto di ritorno
locativo ( articolo 15 RH), le
concessioni amministrative che influiscano o ricadano su beni
immobili ( articolo 31 RH), etc.
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La
Conservatoria dei Registri Immobiliari, intesa come ufficio, ha
bisogno di una ubicazione che serva come base fisica o sede
geografica della stessa, per cui si colloca la funzione del
registro in un domicilio determinato.

La
Conservatoria dovrà essere situata nel capoluogo del distretto
ipotecario che politicamente sia stato stabilito dal Ministero della
Giustizia, su proposta della Direzione Generale delle Conservatorie
e del Notariato.
Il regolamento
Ipotecario solo impone un limite alla libertà del Conservatore per
determinare il luogo della Conservatoria, sempre all’interno della
città assegnata: che il locale riunisca le condizioni indispensabili
per il decoro e la sicurezza e la conservazione dei libri, essendo
indifferente la modalità scelta per il suo acquisto o uso (
acquisto, affitto, etc.).
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